Un appaltatore ha eseguito lavori di restauro in un condominio su incarico dell'ex amministratore senza delibera assembleare. Di fronte al mancato pagamento, l'impresa ha citato il condominio, il quale ha chiamato in causa l'ex amministratore. L'appaltatore ha poi coinvolto un ente pubblico che aveva ordinato le opere. In appello, l'impresa ha ottenuto l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, ma il giudice la ha condannata a pagare i costi legali dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che chi vince la causa non deve sostenere le spese processuali terzo chiamato. Tali oneri gravano esclusivamente sulla parte soccombente che ha reso necessaria la presenza del terzo nel giudizio.
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