Una concessionaria di auto otteneva un decreto ingiuntivo contro una casa automobilistica per bonus non pagati. La casa automobilistica si opponeva, ma la notifica iniziale falliva perché il domiciliatario si era trasferito. Riattivata tempestivamente la notifica, la Corte d'Appello riteneva l'opposizione ammissibile e, nel merito, la accoglieva, revocando il decreto. La Corte rilevava che la concessionaria non aveva provato il credito, poiché le fatture non costituiscono prova sufficiente nel giudizio ordinario. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della concessionaria. La Corte ha ribadito il principio sul valore probatorio della fattura: essa è idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma perde tale valenza esclusiva nella fase di opposizione se contestata, gravando sul creditore l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del diritto con mezzi ordinari.
Continua »