La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11726/2024, si è pronunciata sul caso di un indennizzo beni perduti all'estero, stabilendo principi chiave. Ha chiarito che tale indennizzo costituisce un debito di valuta e non di valore, escludendo quindi la rivalutazione monetaria automatica. Gli interessi decorrono non da richieste informali, ma dalla formale costituzione in mora, che coincide con la domanda giudiziale. La Corte ha inoltre accolto il ricorso del Ministero, censurando la decisione d'appello che aveva erroneamente dichiarato inammissibile per aspecificità il gravame, e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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