La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da due investitrici contro un istituto bancario in merito all'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers. Il cuore della controversia riguardava la presunta nullità dei contratti per difetto di forma e la violazione degli obblighi informativi. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di intermediazione finanziaria, la mancata firma della banca sul contratto quadro non ne determina la nullità se vi è la firma del cliente e l'esecuzione del rapporto. Inoltre, le contestazioni sulla pericolosità dei titoli sono state ritenute infondate poiché, al momento dell'acquisto, l'emittente godeva di un rating elevato e non vi erano segnali di insolvenza percepibili.
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