Una società editrice, poi fallita, si è vista negare i contributi pubblici per l'editoria perché l'Amministrazione Pubblica sospettava un collegamento societario con un'altra impresa richiedente. I giudici di merito hanno dato ragione alla società, affermando che l'onere della prova del collegamento societario spettava all'Amministrazione, che non lo aveva dimostrato. L'Amministrazione ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la ripartizione di tale onere. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione complessa e di principio, non ha ancora deciso, ma ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una discussione approfondita sul punto.
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