La Corte di Cassazione conferma la condanna per dichiarazione infedele a carico del legale rappresentante di una società che si era illegittimamente qualificata come "esportatore abituale". La sentenza chiarisce che, in caso di utilizzo indebito del regime di esenzione, l'acquirente è tenuto al versamento dell'IVA non solo sulle vendite ma anche sugli acquisti, rendendo irrilevante ai fini penali la responsabilità solidale del fornitore. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di "reformatio in peius", affermando che, in caso di prescrizione del reato più grave in un contesto di continuazione, il giudice d'appello può rideterminare autonomamente la pena per il reato residuo, purché non superiore a quella complessiva inflitta in primo grado.
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