La Procura disponeva il sequestro probatorio di una vasta partita di accessori per auto appartenenti a un'azienda commerciale, ipotizzando una violazione delle norme a tutela dell'origine e della corretta indicazione dei prodotti industriali. La società e il suo legale rappresentante impugnavano la misura, contestando l'assenza di proporzionalità e lamentando l'apprensione indiscriminata di tutti i beni identici anziché di singoli campioni. Tuttavia, prima dell'udienza di discussione davanti ai giudici di legittimità, i ricorrenti depositavano un atto formale di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia volontaria, condannando entrambi i soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende per la spesa causata alla giustizia.
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