Il Tribunale del Riesame annullava il sequestro preventivo di 136.000 euro disposto nei confronti dell'Indagato, accusato di truffa aggravata. I giudici ritenevano decisivi alcuni atti compiuti dopo la scadenza dei termini investigativi, dichiarandone l'inutilizzabilità degli atti di indagine. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo che la querela della persona offesa, seppur tardiva, fosse utilizzabile in quanto atto di un terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha chiarito che il provvedimento impugnato si basava sull'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti tardivamente dall'accusa (come la consulenza tecnica) e che il Pubblico Ministero non ha dimostrato la decisività della querela ai fini del sequestro. Di conseguenza, l'annullamento del sequestro è confermato e l'Indagato ottiene la restituzione delle somme.
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