Il ricorrente, dopo aver subito 83 giorni di custodia cautelare, viene assolto in primo grado perché il fatto non sussiste. Il Pubblico Ministero propone appello, ma la Corte d'Appello lo dichiara inammissibile per sopravvenuta prescrizione del reato, riqualificato come lieve entità. L'interessato richiede la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d'Appello rigetta la domanda, ritenendo che la fine del processo sia dovuta a prescrizione e non ad assoluzione. La Cassazione accoglie il ricorso dell'assolto: la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del PM ha reso definitiva l'assoluzione di primo grado. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sulla base di un'assoluzione piena, verificando unicamente l'eventuale dolo o colpa grave del richiedente, anziché rigettarla per prescrizione.
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