Il Detenuto, condannato all'ergastolo e sottoposto al regime speciale del 41-bis per associazione mafiosa, ha richiesto la concessione di un permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta, evidenziando la sua elevata pericolosità sociale e il legame ancora attivo con la cosca criminale di provenienza, nonostante la buona condotta carceraria e il percorso di studi intrapreso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che non esiste un'incompatibilità assoluta tra il regime del 41-bis e il permesso premio, ma l'accesso al beneficio richiede una valutazione rigorosa e la prova concreta di un reale ravvedimento, che nel caso specifico è mancata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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