L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento a una società per il disconoscimento delle detrazioni IVA legate a operazioni soggettivamente inesistenti in una frode carosello. Dopo la cancellazione dell'ente e la dichiarazione di fallimento, gli ex soci hanno proseguito il contenzioso. I giudici hanno accertato la fittizietà delle fornitrici, prive di strutture e depositi, e la negligenza dell'azienda acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimazione processuale degli ex soci a stare in giudizio come successori nei debiti tributari. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo provata la consapevolezza della frode fiscale e legittimo il recupero dell'IVA non detraibile.
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