Una società contribuente, dopo aver perso un ricorso tributario per il quale aveva ottenuto la sospensione della riscossione, si è vista addebitare gli interessi da sospensione. Mentre il caso era pendente in Cassazione riguardo la legittimità di tali interessi nell'ambito della "rottamazione-ter", la società ha aderito alla successiva "rottamazione-quater". La Corte di Cassazione, preso atto dell'adesione e del conseguente annullamento del debito, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo di fatto superflua la decisione nel merito.
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