Un uomo, accusato di tentata estorsione in concorso, ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena tramite patteggiamento. L'accordo è stato raggiunto dopo che il pubblico ministero ha effettuato una contestazione suppletiva di un'aggravante. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza, ritenendo l'accordo tardivo e contestando la qualificazione del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito di una nuova contestazione dell'accusa, l'imputato ha il diritto di accedere al patteggiamento anche oltre i termini ordinari. Inoltre, il Procuratore Generale non può revocare l'accordo già validamente stretto dal pubblico ministero d'udienza, poiché il patteggiamento vincola le parti e non può essere ridiscusso in sede di legittimità se non per palesi violazioni di legge.
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