Un uomo, condannato in assenza nel 2014, ha chiesto la rescissione del giudicato dopo essere venuto a conoscenza della sentenza solo nel 2024. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, a causa di una specifica norma transitoria (art. 15-bis l. 67/2014), la legge applicabile è quella in vigore al momento della sentenza di primo grado. Pertanto, il rimedio della rescissione del giudicato non era disponibile, e l'interessato avrebbe dovuto utilizzare il vecchio istituto della restituzione nel termine.
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