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Art. 3 Convenzione EDU

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511 provvedimenti

Condizioni detentive disumane: la Cassazione salva il ricorso errato
Il Detenuto ha richiesto una riduzione della pena a causa di condizioni detentive disumane subite in carcere, lamentando uno spazio inferiore a tre metri quadrati e scarsa igiene. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta. Il Detenuto ha quindi presentato ricorso direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che non è possibile scavalcare i gradi di giudizio: contro la decisione del Magistrato occorre prima proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, per salvare l'azione del Detenuto, la Cassazione ha riqualificato il ricorso come reclamo, trasferendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per la decisione finale.
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Risarcimento per sovraffollamento in carcere: la parola non basta
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per sovraffollamento in carcere per un periodo di detenzione risalente agli anni 1986-1988. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda perché i registri cartacei dell'epoca erano andati perduti e le dichiarazioni del richiedente non indicavano la superficie esatta delle celle. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene le dichiarazioni del detenuto godano di una presunzione di veridicità, esse devono essere complete. In mancanza di dati precisi sulla superficie della cella e senza registri ufficiali, non è possibile dimostrare che lo spazio individuale fosse inferiore ai tre metri quadrati. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Carcere duro e trattamento disumano e degradante: ricorso ko
Il Detenuto, sottoposto al regime di carcere duro, ha proposto ricorso lamentando un trattamento disumano e degradante. Le sue doglianze riguardavano la limitazione delle ore d'aria, il divieto di cucinare in cella e la violazione della privacy dovuta allo spioncino sulla porta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le restrizioni applicate derivano direttamente dalle prescrizioni di legge previste per la sicurezza del regime speciale, ritenute pienamente compatibili con i diritti fondamentali dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo. Inoltre, lo spioncino risponde a precise esigenze di vigilanza occasionale. Poiché il ricorrente si è limitato a ripetere le medesime contestazioni già respinte nei gradi precedenti senza criticare la decisione del Tribunale, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Cella di 9 mq e 41-bis: nessun trattamento disumano e degradante
Il Detenuto, ristretto in regime di alta sicurezza, ha richiesto i rimedi risarcitori lamentando un trattamento disumano e degradante a causa delle restrizioni del regime speciale, tra cui la limitazione delle ore d'aria e la presenza di uno spioncino nel bagno. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, evidenziando che il detenuto disponeva di una cella singola di oltre nove metri quadrati con servizi igienici adeguati e che le limitazioni erano conformi alla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse lamentele senza contestare la motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Diritto all’informazione del detenuto: stop alla radio FM
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha impugnato il diniego della direzione carceraria di ascoltare canali radio nazionali su frequenze FM. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato il reclamo inammissibile senza udienza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il Diritto all'informazione del detenuto è garantito attraverso l'accesso ai canali nazionali principali, ma le modalità concrete di esercizio rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria. Di conseguenza, non esiste un diritto soggettivo a ricevere specifiche frequenze o canali tematici. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: no a ricorsi generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa delle pessime condizioni igieniche e del malfunzionamento dei servizi idrici del carcere. Il Tribunale di sorveglianza aveva già respinto la domanda poiché tali specifiche lamentele erano state sollevate solo in sede di appello, mentre l'istanza iniziale era del tutto generica. I giudici di legittimità hanno confermato che la presunzione di veridicità delle dichiarazioni del detenuto non può colmare la totale mancanza di dettagli nell'atto introduttivo. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Differimento della pena per motivi di salute: salute contro carcere
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato a un detenuto, affetto da grave trombosi venosa profonda, il differimento della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare, ritenendo le patologie gestibili in carcere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che il tribunale non ha valutato l'impatto concreto del regime carcerario sulla salute del malato. In particolare, ha ignorato le relazioni mediche che segnalavano gravi rischi legati ai ritardi logistici nei trasferimenti ospedalieri. La Cassazione ha chiarito che il diritto alla salute e il divieto di trattamenti disumani impongono un bilanciamento concreto tra sicurezza pubblica e cure necessarie, ordinando un nuovo esame del caso.
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Pena dell’ergastolo: il contrasto tra perpetuità e libertà
Il Condannato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Catania che aveva respinto la sua richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo con trent'anni di reclusione. Il ricorrente sosteneva che la reclusione a vita violasse il divieto di trattamenti disumani e degradanti previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pena dell'ergastolo non contrasta con la Costituzione o con i trattati internazionali, poiché l'ordinamento italiano prevede benefici concreti, come la liberazione condizionale, che escludono la perpetuità assoluta della sanzione. Di conseguenza, il ricorrente rimane condannato al carcere a vita e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo in cella: cella stretta ma risarcimento negato
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Estradizione passiva: negata la consegna per rischio tortura
La Corte di Cassazione ha confermato il rifiuto di estradizione nei confronti di un cittadino di etnia curda richiesto dallo Stato estero di origine per reati comuni. La Corte d'Appello aveva negato la consegna a causa della genericità delle prove e del concreto rischio di trattamenti disumani e degradanti nelle carceri straniere, acuito dall'appartenenza etnica e politica dell'uomo. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno ribadito che l'estradizione passiva deve essere negata quando vi è il rischio di persecuzione politica dissimulata o di violazione dei diritti fondamentali, confermando l'obbligo per l'autorità italiana di valutare le condizioni detentive reali dello Stato richiedente.
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Rimedi risarcitori per detenzione disumana: sconto pena o denaro
Un detenuto condannato all'ergastolo ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione disumana a causa del sovraffollamento carcerario subito per oltre milleduecento giorni. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso uno sconto di pena di centoventi giorni e un indennizzo monetario di sessantaquattro euro per i giorni residui. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, pretendendo un risarcimento esclusivamente economico, ritenendo lo sconto di pena inutile per chi sconta l'ergastolo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la riduzione della pena è il rimedio principale e si applica anche agli ergastolani, poiché incide sul calcolo del tempo necessario per accedere alla liberazione condizionale e ad altre misure premiali. Il risarcimento in denaro resta un'opzione sussidiaria.
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Calcolo dello spazio minimo in cella: letto singolo incluso
Il Detenuto ha presentato una nuova richiesta di risarcimento per le condizioni di sovraffollamento subite in carcere, sostenendo che un recente cambio di orientamento dei giudici imponesse di escludere il letto singolo dal calcolo dello spazio calpestabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il letto singolo non riduce la libertà di movimento come una parete. Di conseguenza, lo spazio occupato dal letto singolo non va sottratto dal calcolo dello spazio minimo in cella, fissato a tre metri quadrati. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella la pericolosità
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un'associazione mafiosa, condannato all'ergastolo. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso in carcere e il mutamento del contesto criminale avessero azzerato la pericolosità del detenuto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la misura ha una funzione preventiva e non punitiva. Per disporre la proroga non serve dimostrare un ruolo attivo attuale nella cosca, ma basta la persistente capacità di mantenere contatti con l'esterno, desumibile dall'elevato spessore criminale originario e dalla mancanza di un reale ravvedimento o di dissociazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Mandato di arresto europeo: fuggire non cancella la truffa
Il caso riguarda la consegna di un cittadino all'autorità giudiziaria di Cipro in esecuzione di un mandato di arresto europeo per truffa contrattuale commessa nel 2011. Il Ricercato, arrestato in Italia, ha impugnato la decisione sostenendo l'applicabilità della vecchia normativa, che richiedeva la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, e lamentando il rischio di trattamenti inumani nelle carceri cipriote. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che si applica la legge vigente al momento della ricezione del mandato (post-riforma del 2021), la quale esclude il controllo italiano sugli indizi di colpevolezza. Inoltre, le rassicurazioni individuali fornite da Cipro escludono violazioni dei diritti fondamentali. Di conseguenza, la consegna del Ricercato è stata confermata.
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Trattamento inumano e degradante: no al risarcimento se c’è luce
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un detenuto per le condizioni della sua carcerazione ad Agrigento. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un trattamento inumano e degradante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le condizioni di detenzione non hanno superato la soglia del trattamento inumano e degradante grazie a diversi fattori compensativi. Tra questi, uno spazio vitale tra i 3 e i 4 metri quadri, la condivisione della cella con un solo compagno, otto ore al giorno fuori dalla camera, luce naturale, servizi igienici riservati e il clima mite del luogo che ha attenuato la mancanza di riscaldamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Spazio minimo vitale in carcere: no al risarcimento ripetuto
Il Detenuto ha richiesto un indennizzo per aver espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario a Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda perché identica a una precedente già respinta. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che una successiva sentenza delle Sezioni Unite costituisse un elemento di novità idoneo a superare il blocco della decisione precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pronuncia delle Sezioni Unite non ha introdotto criteri nuovi sul calcolo dello spazio minimo vitale in carcere, ma ha solo confermato l'orientamento consolidato che esclude i letti a castello dal computo. Di conseguenza, in assenza di reali novità, opera la preclusione del giudicato esecutivo.
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Isolamento diurno: ricorso generico costa caro al condannato
Il Condannato ha impugnato il provvedimento della Corte d'Appello che determinava in un anno e tre mesi la durata complessiva dell'isolamento diurno in sede di esecuzione di pene concorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano del tutto generici e non contestavano direttamente il provvedimento impugnato, ma miravano a contestare in astratto la legittimità costituzionale dell'ergastolo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento e ha condannato Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Trattamento carcerario inumano: indennizzo anche con cella aperta
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un ex detenuto a ricevere un indennizzo di oltre 7.000 euro per aver subito un trattamento carcerario inumano. L'uomo è stato ristretto per ben 878 giorni in una cella con uno spazio individuale di appena 2,6 metri quadrati, inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione, sostenendo la presenza di fattori compensativi come la custodia aperta e le attività lavorative. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la lunga durata della detenzione impedisce di considerare compensate le gravose limitazioni di spazio.
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Ricusazione del giudice: chiedere prove non è parzialità
Un cittadino straniero, destinatario di un mandato di arresto europeo, ha presentato un'istanza di ricusazione del giudice contro il collegio della Corte d'appello. Secondo la difesa, il Presidente del collegio aveva anticipato il giudizio dichiarando di voler chiedere informazioni sulle carceri estere prima di decidere. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta senza convocare le parti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la ricusazione del giudice non può fondarsi su semplici intenzioni istruttorie o procedurali neutre, necessarie per decidere. Di conseguenza, il ricorso del cittadino straniero è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Spazio in cella: quando non vi è trattamento inumano e degradante
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che chiedeva un risarcimento maggiore per lo spazio ridotto in cella, compreso tra tre e quattro metri quadrati, lamentando un trattamento inumano e degradante dovuto a carenze igieniche e mancanza di acqua calda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che, per spazi superiori a tre metri quadrati, non scatta la presunzione automatica di violazione, ma occorre una valutazione globale. Nel caso specifico, le celle erano riscaldate, ventilate e dotate di servizi igienici funzionanti, escludendo così qualsiasi violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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