La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14718/2025, ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava un'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle presupposte. La Corte ha stabilito che la produzione di documenti in appello tributario, come le prove di notifica, era ammissibile secondo la normativa previgente (art. 58, D.Lgs. 546/1992), configurandosi come mera difesa. Ha inoltre ribadito il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e ha chiarito che il rigetto implicito di un motivo di gravame non costituisce vizio di omessa pronuncia.
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