Un imputato ricorre in Cassazione contro l'ordine di custodia in carcere. Nel frattempo, il suo difensore presenta una rinuncia al ricorso, formalmente non valida perché priva di procura speciale. Tuttavia, un nuovo provvedimento del Tribunale dispone per l'imputato gli arresti domiciliari. La Cassazione, pur non considerando valida la rinuncia, la interpreta come un segnale di disinteresse. Dato che il nuovo provvedimento ha reso inutile la decisione sul ricorso originario, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. L'imputato viene esentato dal pagamento delle spese processuali, poiché la causa dell'inammissibilità non dipende da lui.
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