Una società ha tentato di esercitare l'opzione di riscatto di un'autovettura in leasing dopo la scadenza contrattuale, basandosi su comunicazioni con agenzie terze. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, stabilendo che il riscatto leasing tardivo non è valido se la società concedente ha già manifestato la volontà di avvalersi della decadenza e se non è provato che le agenzie terze avessero il potere di rappresentarla e di rinunciare a tale decadenza. La decisione sottolinea la rigidità dei termini contrattuali e l'onere della prova a carico di chi afferma l'esistenza di un potere di rappresentanza.
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