La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10854/2024, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova in caso di operazioni inesistenti. L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche presuntivi, per contestare l'operazione. Successivamente, spetta al contribuente dimostrarne l'effettività. La Corte ha stabilito che la mera esibizione di fatture, registrazioni contabili e pagamenti tracciabili non è sufficiente a superare gli indizi di falsità, poiché tali elementi formali sono spesso utilizzati proprio per mascherare la frode. La sentenza di merito, che aveva dato ragione al contribuente basandosi su tali prove formali e su un'assoluzione penale, è stata cassata.
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