Una società di autonoleggio ha impugnato un'intimazione di pagamento per cartelle esattoriali notificate tra il 2006 e il 2010, sostenendo che i debiti fossero prescritti per il decorso del termine quinquennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per le imposte erariali come IRPEF, IRES, IRAP e IVA si applica la prescrizione decennale e non quella breve di cinque anni. La Corte ha chiarito che la prescrizione crediti erariali non si riduce a cinque anni poiché tali imposte non costituiscono prestazioni periodiche, ma derivano da presupposti che si rinnovano autonomamente ogni anno. Di conseguenza, calcolando le interruzioni e le sospensioni di legge, il diritto alla riscossione dell'erario è rimasto pienamente valido e la società è stata condannata a pagare.
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