L'Agenzia delle Entrate ha negato a una contribuente il rimborso credito IVA di circa 39.000 euro, maturato alla cessazione della sua attività commerciale. L'ufficio sosteneva che la richiesta fosse tardiva per il superamento del termine di decadenza biennale, poiché la contribuente aveva inizialmente indicato il credito in compensazione nel quadro RX della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che, in caso di cessazione dell'attività, l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale equivale a una formale richiesta di rimborso. Di conseguenza, non si applica il termine biennale di decadenza, bensì la prescrizione ordinaria decennale. La contribuente ottiene così il diritto al rimborso e la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
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