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Art. 2946 Codice Civile — Sezione Prima Penale

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 2946 Codice Civile

Prescrizione del credito nella confisca: limiti al giudice
Un professionista e una società finanziaria hanno chiesto l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo nell'ambito della confisca di prevenzione dei beni di un soggetto pericoloso. Il Tribunale ha respinto la domanda del professionista dichiarando d'ufficio la prescrizione del suo diritto, e ha negato la tutela alla finanziaria poiché la banca cedente era in mala fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione del credito nella confisca non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non eccepita dalle parti legittimate come il Pubblico Ministero o l'Agenzia dei beni confiscati. Al contrario, il ricorso della società cessionaria è stato respinto perché il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente già accertato in mala fede.
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Spese processuali e revoca dell’estradizione: cartelle dovute
Un cittadino straniero, sottoposto a procedimento di consegna verso l'estero, si rendeva irreperibile rendendo necessaria una misura cautelare. I suoi ricorsi contro l'arresto venivano respinti con condanna al pagamento delle spese. Successivamente, dopo il suo arresto in uno Stato terzo, lo Stato richiedente ritirava la domanda, determinando la chiusura del procedimento penale. L'interessato chiedeva quindi al Giudice dell'esecuzione l'annullamento delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei debiti. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. In tema di spese processuali e revoca dell'estradizione, le condanne pecuniarie nate da ricorsi autonomi persi restano valide se la revoca deriva dal venir meno dell'interesse estero e non da un errore giudiziario. La prescrizione delle spese deve essere discussa davanti al giudice civile.
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Prescrizione delle spese processuali: decide il giudice civile
Il caso nasce dall'istanza di un cittadino condannato in sede penale, il quale ha eccepito la intervenuta prescrizione delle spese processuali richieste dallo Stato a distanza di molti anni dalla sentenza definitiva. Il Tribunale penale, agendo come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta nel merito. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la competenza a decidere sulla prescrizione delle spese processuali spetta esclusivamente al giudice civile, tramite lo strumento dell'opposizione all'esecuzione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale penale, in quanto quest'ultimo non poteva decidere sulla questione. Il cittadino potrà ora riproporre la domanda davanti al giudice civile competente.
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