Un ricorso per frode commerciale e violazioni amministrative legate all'uso di anabolizzanti in un allevamento è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione chiarisce che la prescrizione sanzioni amministrative di natura pecuniaria, se accertate in un processo penale, segue le norme del codice civile, con interruzione del termine fino alla sentenza definitiva. La richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta perché presentata per la prima volta in Cassazione.
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