L'Azienda Bancaria, quale mandataria di un istituto finanziario estero, ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria il rimborso di crediti d'imposta precedentemente oggetto di cessione del credito erariale. L'Amministrazione ha rifiutato il rimborso eccependo la prescrizione dei crediti, sostenendo che la notifica della cessione non avesse interrotto i termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la semplice comunicazione della cessione del credito non costituisce un atto interruttivo della prescrizione. Per avere tale effetto, l'atto deve contenere un'esplicita e formale intimazione di pagamento (costituzione in mora), non bastando la mera informativa del trasferimento del credito. Di conseguenza, la decisione d'appello favorevole alla banca è stata cassata con rinvio.
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