L'Affittuario di un terreno espropriato ha richiesto alla Proprietaria il pagamento dell'indennità colonica spettante per legge. La Proprietaria si è difesa eccependo la prescrizione del diritto. La Corte d'Appello ha accolto questa difesa, rilevando che il termine di dieci anni era iniziato nel luglio 1998 e che l'unica diffida scritta era giunta solo a dicembre 2008, quindi oltre il limite di tempo. L'Affittuario ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Proprietaria non avesse formulato chiaramente l'eccezione di prescrizione nel primo atto di difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice di merito deve valutare la sostanza delle difese e non la forma letterale. Di conseguenza, l'Affittuario perde la causa e non riceverà alcuna indennità, dovendo anche pagare le spese processuali aggiuntive.
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