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Art. 2915 Codice Civile

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44 provvedimenti

Priorità della trascrizione: pignoramento vince su 2932
La Corte di Cassazione risolve un conflitto tra un acquirente all'asta e il beneficiario di una sentenza ex art. 2932 c.c. per lo stesso immobile. La Corte stabilisce che il principio determinante è la priorità della trascrizione del pignoramento. Poiché l'atto di pignoramento era stato trascritto prima della trascrizione della sentenza, il titolo dell'acquirente all'asta prevale, rendendo inopponibile l'altro titolo di proprietà.
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Confisca e terzo acquirente: la competenza è penale
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un cittadino che aveva acquistato un immobile precedentemente oggetto di confisca. Il ricorrente aveva citato in giudizio civile le amministrazioni statali, sostenendo che il provvedimento non fosse a lui opponibile. La Corte ha stabilito che la questione era già stata decisa in via definitiva in sede penale (giudicato esterno) e che, in ogni caso, la competenza esclusiva a decidere sui diritti dei terzi su beni confiscati spetta al giudice dell'esecuzione penale, non a quello civile. Di conseguenza, l'azione civile è stata ritenuta inammissibile.
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Opponibilità del trust: la legge italiana prevale
L'amministratore di un trust ha richiesto la restituzione di beni dal fallimento del disponente. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'opponibilità del trust ai creditori nel fallimento è disciplinata dalle norme imperative italiane (come la trascrizione o la data certa anteriore al fallimento) e non dalla legge straniera scelta per regolare il trust. La tutela dei creditori prevista dalla legge fallimentare prevale sulla volontà delle parti.
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Transcrizione domanda giudiziale e fallimento: guida
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fallimento del promittente venditore, la sola trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. non è sufficiente a rendere l'acquisto opponibile alla massa dei creditori. È indispensabile procedere anche alla trascrizione della sentenza che accoglie tale domanda. In assenza di questo secondo adempimento, il curatore fallimentare conserva il diritto di sciogliere il contratto preliminare, vanificando le pretese dell'acquirente.
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