Un automobilista riceve una multa per aver guidato un'auto soggetta a fermo amministrativo del veicolo. Il conducente, non proprietario del mezzo, contesta la sanzione sostenendo che il fermo, sebbene notificato al proprietario, non era stato ancora trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e quindi non poteva essere valido nei suoi confronti. La Corte di Cassazione, di fronte a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti su questo punto, non ha emesso una decisione finale. Ha invece sospeso il giudizio e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, il suo organo più autorevole, per stabilire un principio di diritto definitivo e risolvere il dubbio: la semplice notifica al proprietario è sufficiente o è necessaria la trascrizione al P.R.A. per rendere il fermo efficace verso tutti?
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