Un dipendente di un ente pubblico, inquadrato in un livello inferiore, ha svolto per anni mansioni superiori come autista soccorritore. L'ente, in liquidazione, gli ha negato le differenze retributive, sostenendo che una precedente causa sulla stabilizzazione avesse già deciso tutto. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo un principio fondamentale: il diritto alla retribuzione per le mansioni superiori effettivamente svolte è autonomo e distinto dal diritto all'inquadramento formale. Inoltre, una precedente sentenza che gli riconosceva un incentivo aveva già accertato di fatto lo svolgimento di tali compiti, e tale accertamento vale anche in questa causa.
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