L'Azienda ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro Il Lavoratore per recuperare le somme versate in forza di una sentenza di licenziamento illegittimo poi annullata. Il Lavoratore si è opposto al decreto eccependo la litispendenza con un separato giudizio di azione revocatoria ordinaria promosso dall'Azienda per bloccare la vendita dei suoi beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'azione revocatoria non vi è alcuna sovrapposizione o necessità di sospensione. Per l'azione revocatoria è infatti sufficiente una semplice ragione di credito, anche se ancora contestata in giudizio.
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