La curatela fallimentare di una società creditrice avvia un'azione revocatoria ordinaria contro un'impresa debitrice e la terza acquirente, contestando la compravendita di immobili. Durante la causa, anche la società debitrice fallisce. La curatela di quest'ultima subentra nel processo per recuperare i beni a favore di tutti i propri creditori. I giudici di merito dichiarano improcedibile l'originaria domanda della prima curatela e accolgono quella della curatela subentrata, compensando però le spese legali. La Corte di Cassazione conferma che il fallimento sopravvenuto della debitrice e il subentro del suo curatore rendono improcedibile l'iniziativa del singolo creditore, il quale deve insinuarsi al passivo per equivalente. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso sulle spese, imponendo al giudice di rinvio di verificare se la prima curatela abbia diritto al rimborso delle spese legali verso la terza acquirente.
Continua »