Un debitore, escluso dal testamento del padre a favore della madre, stipula con quest'ultima un accordo privato ricevendo una somma di denaro per rinunciare implicitamente a rivendicare la propria quota di legittima. La creditrice avvia un'azione surrogatoria per tutelare il proprio credito e, successivamente, propone un'azione revocatoria per dichiarare inefficace tale accordo privato. La Corte d'Appello accoglie la domanda della creditrice. I ricorrenti propongono ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dei presupposti delle due azioni. La Suprema Corte, rilevando che la complessa questione sul coordinamento tra azione surrogatoria e azione revocatoria in materia di tutela del legittimario pretermesso è stata già rimessa alle Sezioni Unite, decide di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia risolutiva.
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