La Corte di Cassazione chiarisce i termini per la sanatoria morosità affitto agrario. Un creditore del locatore aveva agito per la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni. L'affittuario ha sanato il debito, ma il creditore ha contestato l'importo degli interessi. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla legge speciale sull'affitto agrario (D.Lgs. 150/2011), per la sanatoria sono dovuti solo gli interessi legali ordinari e la rivalutazione, non gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ., la cui applicazione richiede una specifica domanda di pagamento, assente in questo caso.
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