Un professionista ha citato in giudizio un ente pubblico per il pagamento di una parcella legata a un progetto, il cui importo era condizionato a un finanziamento esterno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19892/2024, ha stabilito che la clausola che subordina il pagamento a un finanziamento futuro è nulla. Tuttavia, ha chiarito un punto cruciale sulla responsabilità del funzionario pubblico: quest'ultimo può essere ritenuto personalmente responsabile per l'obbligazione, anche se non ha firmato il contratto, qualora abbia 'consentito' alla prestazione, ovvero abbia cooperato o non si sia opposto alla sua esecuzione.
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