Un lavoratore ha chiesto al committente privato il pagamento delle differenze retributive non versate dal datore di lavoro (appaltatore), nel frattempo fallito. La Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità solidale negli appalti. I giudici hanno stabilito che il committente privato, anche se a partecipazione pubblica, risponde dei debiti salariali dell'appaltatore fallito. Tuttavia, questa garanzia si applica solo ai trattamenti strettamente retributivi. Di conseguenza, l'indennità per ferie e permessi non goduti, avendo natura risarcitoria e non retributiva, è esclusa dalla responsabilità solidale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per ricalcolare le somme dovute, escludendo tali indennità.
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