Un ex liquidatore di società, citato in giudizio per appropriazione indebita, ha contestato la validità della notifica dell'atto introduttivo, sostenendo che la sua residenza effettiva fosse all'estero e non all'indirizzo italiano utilizzato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'accertamento della residenza effettiva è una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, confermando la validità della notifica, sono state respinte come tardive tutte le eccezioni procedurali e di merito sollevate dal ricorrente, inclusa quella di prescrizione.
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