La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, stabilendo che l'assegnazione interna di un'opposizione al diniego di gratuito patrocinio tra sezioni (civile e penale) dello stesso tribunale non costituisce una questione di competenza impugnabile. Il caso riguardava la decisione del Tribunale di Torino di ammettere una cittadina al beneficio in un procedimento penale. La Corte ha chiarito che la ripartizione degli affari è una mera articolazione organizzativa interna, confermando la validità della decisione sulla competenza del patrocinio a spese dello Stato.
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