Una società in concordato preventivo ha contestato l'escussione di un pegno su quote di un fondo di investimento da parte di una banca. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere di provare la validità del pegno su quote di fondo spetta al creditore. Poiché la banca non ha dimostrato la corretta costituzione della garanzia, che in assenza di certificati individuali va trattata come pegno su diritti di credito, l'escussione è stata ritenuta illegittima e l'istituto di credito condannato alla restituzione delle somme.
Continua »