La Corte di Cassazione interviene sulla validità del pegno rotativo in ambito fallimentare. Una società creditrice sosteneva che la sua garanzia, costituita su titoli finanziari, fosse anteriore al periodo sospetto per la revocatoria, grazie a un patto di rotatività. Tuttavia, il contratto originario non prevedeva espressamente la sostituzione dei titoli scaduti con nuovi titoli, ma solo il trasferimento della garanzia sulle somme incassate. La Cassazione ha chiarito che, in assenza di una clausola esplicita che permetta la sostituzione dei beni, il pegno rotativo non si perfeziona. La sostituzione dei titoli ha quindi creato una nuova garanzia, successiva a quella originaria e, di conseguenza, soggetta a revocatoria fallimentare. La Corte ha dato ragione alla società fallita.
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