L'Indagato, accusato di aver diretto dal carcere l'importazione di 500 chili di cocaina dal Sud America, ha impugnato l'ordinanza che disponeva la sua custodia cautelare in carcere. La difesa ha sostenuto l'inutilizzabilità chat Sky ECC acquisite dall'autorità francese tramite Ordine Europeo di Indagine, lamentando l'assenza dei dati grezzi e rilevando che l'uomo era già recluso per altra causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che nei rapporti giudiziari europei vige il principio di reciproca fiducia, il quale impedisce al giudice italiano di sindacare le modalità di raccolta della prova all'estero, salvo violazioni dei diritti fondamentali non dimostrate. Inoltre, la detenzione per altro titolo non esclude una nuova misura cautelare di fronte al concreto pericolo di reiterazione del reato.
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