Un individuo ha impugnato il divieto di dimora, una delle misure cautelari personali, impostogli per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, evidenziando un allarmante quadro cautelare dovuto alla gravità dei reati, al modus operandi organizzato e al ruolo dell'indagato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni dell'individuo non contrastassero efficacemente il pericolo di reiterazione del reato, confermando la necessità delle misure cautelari personali basate su elementi di fatto concreti. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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