La Corte di Cassazione affronta il tema della prova per presunzioni in un caso di risoluzione di un contratto preliminare immobiliare. Un promissario acquirente produceva delle quietanze per dimostrare il pagamento, ma la società venditrice ne contestava la validità, sostenendo che fossero state formate dopo che l'amministratore firmatario aveva perso i suoi poteri. La Corte ha stabilito che, sebbene non si possa provare per testimoni il mancato pagamento contro una quietanza (che vale come confessione), è ammissibile la prova per presunzioni per dimostrare circostanze diverse, come la formazione del documento in un'epoca successiva da parte di un soggetto non più legittimato, invalidandone di fatto l'efficacia.
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