L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento sintetico nei confronti di un contribuente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, basandosi sul possesso di un'auto di grossa cilindrata e sul pagamento delle rate del mutuo. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo che la mancanza di un contraddittorio preventivo e la natura di semplici presunzioni degli indici di spesa rendessero illegittimo l'accertamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che, per gli anni in questione, il contraddittorio preventivo non era obbligatorio a pena di nullità per le imposte non armonizzate come l'IRPEF. Inoltre, gli indici del redditometro costituiscono una presunzione legale che inverte l'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati.
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