Un soggetto eroga una somma per l'acquisto di un'auto a favore della compagna del nipote, chiedendone poi la restituzione come prestito. La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, rigetta la domanda. In tema di onere della prova mutuo, spetta a chi agisce per la restituzione dimostrare non solo la dazione di denaro, ma anche il titolo giuridico che fonda l'obbligo di rimborso, non essendo sufficiente la mera ammissione della ricezione da parte del convenuto.
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