Un contribuente ha impugnato un fermo amministrativo lamentando la mancata ricezione degli atti presupposti. Il giudice d'appello ha annullato la pretesa fiscale perché l'Agente della Riscossione, rimasto contumace in primo grado, ha depositato soltanto in secondo grado le copie delle relate di spedizione senza allegare le cartelle integrali. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che nel processo tributario le parti possono sempre produrre nuovi documenti in appello, anche se non costituite in precedenza. Inoltre, per provare la regolare notifica cartella di pagamento è sufficiente esibire la ricevuta di ritorno postale o la relata, senza dover allegare l'intero corpo dell'atto.
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