La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15854/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che aveva effettuato l'impugnazione di un estratto di ruolo. La Corte ha stabilito che, in assenza della dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale (come l'esclusione da appalti pubblici), il contribuente manca di 'interesse ad agire'. Questa decisione si allinea alla recente normativa che limita fortemente la possibilità di contestare cartelle di pagamento non notificate e conosciute solo tramite l'estratto di ruolo, rendendo di fatto assorbite le altre questioni sollevate, come i vizi di notifica dell'atto presupposto.
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