Un Comune ha citato in giudizio un cittadino per diffamazione, chiedendo il risarcimento per frasi offensive rivolte al sindaco. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo non provato che le frasi fossero state proferite dal cittadino e che le offese personali al sindaco non legittimassero l'azione dell'ente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Comune inammissibile, sottolineando che i motivi presentati miravano a una rivalutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità, e non individuavano precise violazioni di legge. La decisione conferma che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
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