Una società di costruzioni ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere un cospicuo risarcimento, sostenendo che prelievi non autorizzati fossero stati effettuati da un terzo con firme false. Nei gradi di merito la domanda è stata respinta. La Corte di Cassazione, prima di decidere nel merito, ha rilevato un vizio procedurale: il terzo, indicato come l'unico responsabile dalla banca e chiamato in causa nei gradi precedenti, non era stato citato nel giudizio di Cassazione. Poiché la decisione sul responsabile del debito (la banca o il terzo) crea un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la Corte ha ordinato di integrare il contraddittorio, rinviando la causa a nuovo ruolo per permettere la notifica dell'atto al terzo.
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