Un Cittadino ha contestato un'iscrizione ipotecaria sul suo immobile, eseguita da un'Agenzia di riscossione per debiti tributari e non tributari (multe stradali, sanzioni amministrative). Il Cittadino lamentava la mancanza di comunicazione preventiva e la nullità dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione (competenza del giudice) dipende dalla natura del debito: al giudice tributario per i crediti fiscali, al giudice ordinario per quelli non fiscali. Ha inoltre ribadito che l'iscrizione ipotecaria è nulla se l'Agenzia non ha comunicato preventivamente al Cittadino l'intenzione di procedere, violando il diritto di difesa. L'Agenzia ha vinto parzialmente sul difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, ma ha perso sulla validità dell'iscrizione ipotecaria senza preavviso.
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