L'Impresa Edile ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro I Committenti per il pagamento di lavori di ristrutturazione. I Committenti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo di aver ricevuto l'atto in ritardo rispetto a quanto risultante dal timbro postale, che non riportava la data scritta a mano della consegna. La Corte d'Appello ha dichiarato l'opposizione tardiva, calcolando i termini dal timbro postale di restituzione in mancanza della data di consegna sull'avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Committenti, confermando che l'avviso di ricevimento fa piena prova e che, in assenza di data di consegna scritta, fa fede il timbro postale, contestabile solo con querela di falso. Di conseguenza, l'opposizione è inammissibile e i Committenti perdono la causa, dovendo pagare le spese legali.
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