Un contribuente, dichiarato fallito, contestava sanzioni per mancato pagamento del contributo unificato, relative a cartelle di pagamento. Dopo esiti contrastanti nei gradi precedenti, l'Ente di Riscossione ricorreva in Cassazione, sostenendo l'erroneità della notifica delle cartelle e la non necessità di notificare anche al fallito. Il contribuente presentava ricorso incidentale sulle spese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Ente e dichiarato inammissibile quello incidentale del contribuente. Ha ribadito che la notifica cartella di pagamento nel fallimento deve avvenire sia al curatore sia al debitore fallito, poiché quest'ultimo mantiene la sua qualità di contribuente.
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